Pignoramento, se commetti questo errore ti congelano il conto corrente e non puoi più usufruirne: fai molta attenzione
L’attività di recupero crediti si attua anche attraverso il pignoramento del conto corrente: ecco quando succede.
L’art.491 del codice civile disciplina le modalità di pignoramento del conto corrente: questa circostanza viene attivata nel caso ci sia necessità di un’espropriazione forzata per recuperare un importo dovuto.
Si arriva al pignoramento quando non si pagano i creditori e per creditori si intendono sia soggetti privati che banche, che finanziarie che Agenzia delle Entrate.
Per ottenere il saldo della somma il creditore deve rivolgersi al tribunale e dimostrare di non aver mai ottenuto il pagamento del debito.
A questo punto il debitore riceverà un decreto ingiuntivo che impone il pagamento della somma dovuta entro una data specifica: se alla scadenza del pagamento il debito non è stato saldato si passerà all’atto di precetto.
Quando scatta il pignoramento del conto corrente
L’atto di precetto è l’ultima spiaggia per il debitore che deve corrispondere l’importo dovuto. Successivamente si arriverà al pignoramento del conto corrente. Il procedimento viene effettuato da un’autorità giudiziaria e al creditore è permesso di richiedere al tribunale di congelare una parte dei fondi presenti sul conto corrente in questione. Si dovrà ottenere un’autorizzazione a procedere e il creditore potrà avviare la procedura necessaria per prelevare direttamente la cifra dovuta dal conto corrente bloccato.
Nel caso in cui i debiti contratti siano di tipo fiscale e ci siano da saldare cartelle esattoriali non è necessaria l’autorizzazione di un Giudice per procedere. Nel caso in cui l’intestatario sia un lavoratore dipendente o un pensionato, lo stipendio o la pensione non possono essere pignorati nella loro totalità.
Limiti alla pignorabilità del conto corrente
Esistono dei limiti nel pignoramento del conto corrente. Per quanto riguarda lo stipendio il limite della pignorabilità è fissato ad 1/5 del totale netto mensile. Nel caso in cui il pignoramento derivi da crediti di natura alimentare la percentuale di pignorabilità è del 30%. In caso di stipendio già accreditato sul conto corrente è lecito pignorare solo quanto eccede dall’importo pari al triplo del valore dell’assegno sociale: lo stipendio è impignorabile se sul conto ci sono meno di 1509,81 euro.
Passando alla pensione, invece, la parte della pensione pignorabile è quella corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, quindi deve essere garantito un minimo di sostentamento di 1000 euro. Nel caso in cui pensione o naspi siano già state accreditate sul conto corrente è lecito pignorare solo quanto eccede dall’importo pari al triplo del valore dell’assegno sociale. E se il creditore è l’Agenzia delle Entrate? Si possono pignorare pensione o stipendio inferiore a 2.500 euro per un limite di 1/10, pensione o stipendio superiore a 2.500 euro ma inferiore a 5.000 euro per un limite di 1/7, pensione o stipendio maggiore di 5.000 euro per un limite di 1/5.