Cambia tutto per il bonus barriere architettoniche: ecco le novità da sapere prima di richiedere questo contributo che aiuta a creare edifici accessibili a tutti.
L’Agenzia delle Entrate ha di recente precisato quali siano gli elementi principali dell’agevolazione del 75 per cento: non è necessario che sia presente un soggetto con disabilità nell’immobile, l’agevolazione è prevista esclusivamente per lavori su edifici già esistenti e spetta anche per i lavori sui singoli appartamenti in condominio.
L’agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non si applica sugli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e neanche sugli interventi realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione.
La novità più interessante riguarda, però, la possibilità di richiedere l’agevolazione per la rimozione delle barriere architettoniche sia per immobili residenziali che per singoli appartamenti all’interno di condomini.
Non è tutto: si può accedere al bonus sopra citato anche per i lavori di rifacimento del bagno e per la sostituzione delle finestre, a patto che questi interventi siano effettuati allo scopo di rimuovere le barriere architettoniche che non rendono accessibili questi ambienti.
Il bonus Barriere architettoniche può essere applicato su un’ampia varietà di lavori: si va dalla ristrutturazione del bagno alla sostituzione di finiture, porte del vano e finestre, passando per il rifacimento e l’adeguamento di impianti tecnologici. Il bonus si applica anche sulle opere di completamento di questi lavori, come la sistemazione dei pavimento e le spese per l’adeguamento degli impianti o la sostituzione di sanitari. L’obiettivo di questi valori è quello di abbattere le barriere architettoniche attraverso azioni necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità.
Esiste un limite di spesa per il bonus di rimozione delle barriere architettoniche, che equivale a 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, a 50.000 € per le unità unifamiliare e gli appartamenti in condominio e a 70.000 € per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile.
In alternativa alla detrazione fiscale il contribuente può chiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura: le somme possono essere cedute a diversi soggetti, come istituti di credito e anche intermediari finanziari. Per poter beneficiare dei vantaggi fiscali garantiti dal bonus rimozione delle barriere architettoniche i contribuenti devono effettuare i pagamenti relativi alle spese attraverso il bonifico parlante, inserendo la specifica causale: Bonus barriere architettoniche articolo 119 ter del Decreto legge 34 del 2020, convertito nella legge 77 del 2020.
Il contribuente deve verificare presso il Comune in cui si trova l’immobile interessato dagli interventi edilizi se c’è bisogno di presentare la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) prima dell’inizio dei lavori o se è richiesta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questi adempimenti burocratici, infatti, variano a seconda delle norme locali e del tipo di intervento edilizio da compiere.