Vendere casa, in questo caso qualcuno ti può mettere i bastoni tra le ruote: fai molta attenzione

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La vendita di una casa è sempre possibile? Ecco i casi in cui vendere un immobile può diventare complicato.

Quando si parla di donazione della casa si fa riferimento ad un passaggio di proprietà che avviene in modo del tutto gratuito: chi la riceve non è tenuto al pagamento di corrispettivi in denaro o alla restituzione dell’oggetto donato.

Ci sono, però, delle norme associate alla donazione di un immobile: c’è la possibilità di revoca, oltre all’impugnabilità da parte degli eredi del donante.

Tutte queste circostanze possono spaventare i possibili acquirenti di una casa ricevuta in donazione: secondo la legge questa caratteristica va sempre resa nota perché l’acquirente deve sapere a cosa va incontro.

Ecco come e quando si potrebbe impugnare una donazione a discapito del possibile acquirente di una casa: cosa succede all’immobile?

Donazione casa: come funzionano revoca e impugnazione

Attraverso la donazione la casa diventa di proprietà del destinatario dell’atto, il donatario che diventa proprietario e può quindi venderla e fare tutto quanto consentito dalla legge. Potrebbe succedere che gli eredi decidano di impugnare la donazione e in questo caso il terzo acquirente sarebbe obbligato alla restituzione del bene: la possibilità di perdere la casa eventualmente acquistata e di intraprendere un’azione legale scoraggia il compratore.

L’eventuale revoca della donazione, invece, ha effetto sul donatario. Se questo, infatti, ha venduto la casa ricevuta in donazione dovrà rendere al donante il corrispettivo economico del bene. Ma esistono dei limiti temporali sia alla revoca che all’impugnazione: oltre questi limiti la procedura cade in prescrizione.

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Limiti di tempo per procedere all’impugnazione e alla revoca della donazione di un immobile

Chi può effettuare l’impugnazione di una donazione? Sono gli eredi legittimari a poterlo fare, nel caso in cui sia stata violata la quota di legittima. Questa è una quota ereditaria stabilita dal Codice civile per gli eredi legittimari, che non può essere diminuita e che si calcola in base al numero di eredi presenti.

Gli eredi hanno 10 anni di tempo per agire contro il donatario e 20 anni di tempo per agire contro l’acquirente. Quando la donazione non è collegata ad un matrimonio, il donante ha 1 anno di tempo per revocare la donazione adducendo come causa l’ingratitudine del donatario, cioè l’aver commesso gravi azioni con valenza legale esercitate contro il donante o i suoi familiari. La donazione può essere revocata anche per l’arrivo di un figlio, nuovo, adottato o sconosciuto prima dei fatti che hanno portato alla donazione, entro 5 anni dall’atto.