IRAP e IVA, cambiano le scadenze per queste categorie: controlla di non farne parte
Previsto lo slittamento per i versamenti di IRAP e IVA: ecco le nuove date e le modalità di questa proroga.
Il MEF ha diramato un comunicato stampa che annuncia un importante slittamento: è prevista una nuova scadenza per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi IRAP e IVA dei contribuenti ISA.
La proroga riguarda anche tutti i contribuenti aderenti al regime forfetario o al regime dei minimi. La precedente scadenza era fissata al 30 giugno 2023.
Lo slittamento è stato pensato per i professionisti e le piccole imprese che esercitano tutte quelle attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
Si è spostato dunque il termine inizialmente previsto alla fine di giugno: la nuova scadenza è fissata al 20 luglio 2023 per i versamenti IRAP e IVA.
Scadenza IRAP e IVA: i soggetti interessati dalla proroga
Nel comunicato diffuso da MEF è stata indicata la nuova data ma si chiarisce anche che resta valida la scadenza fissata al 31 luglio 2023 per il versamento che prevede la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. All’interno del comunicato sono indicati tutti i soggetti interessati alla proroga.
I soggetti in questione devono rispettare le seguenti condizioni: devono esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017 e devono aver dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro). Il comunicato precisa che a beneficiare della proroga possono essere anche i contribuenti che presentano altre cause di esclusione degli ISA, che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 e che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011.
Pagamenti slittati: i versamenti interessati dal comunicato MEF
La proroga si applica anche a tutti coloro che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA, e a coloro che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Non sono invece compresi nella proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari secondo quanto disposto dagli artt. 32 ss. del TUIR.
Quali sono i versamenti interessati dalla proroga? Slittano i pagamenti del saldo 2022 e dell’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, i pagamenti del saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF, i pagamenti del saldo 2022 e dell’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF, i pagamenti del saldo 2022 e dell’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva dei “contribuenti minimi”. Slitta anche il pagamento del saldo 2022 e dell’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE e il pagamento dell’IVA sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare la propria affidabilità rispondendo ai criteri ISA.