Attenzione se la tua auto ha questa caratteristica, potrebbero pioverti sulla testa multe paurose.
In un momento di grande e acuta crisi che viviamo da mesi anche nel nostro Paese sarebbe opportuno evitare non solo le spese superflue, ma anche le multe, che sanno essere in certi casi davvero salate. Tuttavia talvolta a causa della fretta che serpeggia nelle vite di tutti noi, della stanchezza e della distrazione, non riusciamo a evitarle.
Ciò capita per la verità sia se siamo di automobilisti provetti e patentati da molti tempo, sia se meno esperti. Del resto, come molti sostengono, sovente è proprio chi ha maggiore esperienza a far finta che gli sia concesso compiere alcune mosse sulla strada, quando non lo si è affatto.
Altre volte sono invece i neopatentati a cadere in fallo quando sono alla guida, perché vinti da paura o nervosismo, se non in certi casi proprio dal panico. Tuttavia dobbiamo tenere a mente che se la nostra automobile ha una particolare caratteristica possiamo andare ben presto nei guai.
Di ciò se ne parla fin troppo poco e fino ad oggi c’è stata fin troppa confusione. Quest’ultima, si sa, non è proprio una grande compagnia ed è una delle grandi cause non solo della nascita di incomprensioni, ma anche di guai di vario genere. Ora il Ministero dell’Interno ha voluto chiarire la spinosa questione, lo scorso novembre con una circolare. Più esattamente stiamo parlano della numero 38917.
Peccato che la Corte di Cassazione, con la Sentenza 16787 del 24 maggio 2022 gli ha fatto di nuovo cambiare idea. Di che cosa stiamo parlando? Se in primis si era stabilito che non si poteva elevare sanzioni quando si circolava con auto poste a fermo amministrativo, poi si sono cambiato le carte in tavola.
In poche parole se prima si pensava di non poter elevare sanzioni nel caso di circolazione con un veicolo posto a fermo amministrativo, ora si dice il contrario. In che senso? In sostanza il nuovo procedimento prevede nel caso per l’appunto di circolazione con veicolo sottoposto a forma di fermo fiscale, che sarà solo vittima di sanzione il conducente, e non, come molti credono, il proprietario.
Inoltre al conducente, e qui va fatta una grande sottolineatura, sarà elevata solo la sanzione amministrativa e non quelle accessorie. Per quale motivo è avvenuta tale importante esclusione? Per il semplice fatto che l’articolo 214 del Comma 8 del Codice della Strada che ogni automobilista dovrebbe conoscere quasi a menadito, come per l’appunto sanzione accessoria, sottolinea la revoca della patente.
Questa non deve esser effettuata al conducente, bensì al custode del veicolo, che se ci pensiamo bene, nel caso di fermo amministrativo non sussiste, dal momento che non è nominato. Infine, non è prevista la confisca del veicolo, dal momento che andrebbe inevitabilmente a conflitto con la ragione di esistere del fermo amministrativo stesso.