L’assegno di mantenimento è un importo di denaro che viene erogato dal coniuge abbiente a quello meno benestante in sede di separazione e divorzio ed anche se può non essere chiaro è importante conoscerne tutti gli aspetti.
Il concetto di assegno di mantenimento diventa presente in un periodo piuttosto critico della vita di una persona, tuttavia è importante ricordare che non gestire adeguatamente a livello fiscale anche questo aspetto può portare a conseguenze molto critiche.
L’importo dell’assegno di mantenimento che gli ex coniugi dovranno rispettare è deciso in via giudiziale, viene stabilito al momento della separazione da un giudice (o da un accordo tra le parti) ed ha una durata variabile a seconda delle condizioni economiche degli individui e delle condizioni in cui vivono.
Tale assegno deve riuscire a garantire la giusta sussistenza al coniuge anche dopo la separazione ed il divorzio, così da riuscire a provvedere al pagamento di bollette, affitti o eventuali mutui, nell’attesa che quest’ultimo diventi autonomo, così da poter fare a meno degli importi periodici.
L’assegno di mantenimento viene assegnato nella quasi totalità dei casi di divorzio perciò, a meno che non sorgano eventi particolari per cui è necessario un tipo di accordo diverso (come ad esempio nel caso in cui al beneficiario venga addebitata la separazione), bisognerà rispettare quanto descritto dal giudice o dall’accordo preso dalle parti.
Chi riceve l’assegno di mantenimento è tenuto a dichiarare quanto percepito in una maniera molto simile a quanto avviene per i lavoratori dipendenti, come descritto nell’articolo 50 del DPR numero 917/86.
Per quanto riguarda chi eroga l’assegno invece potrà essere richiesta la deduzione fiscale, facendo però attenzione agli importi in quanto gli unici importi detraibili sono quelli versati all’ex coniuge, a differenza di quelli destinati al mantenimento dei figli che non possono godere della deduzione. A stabilire questa procedura è l’articolo 10 del DPR n 917/86.
Nel caso in cui l’assegno di mantenimento sia destinato solamente all’ex coniuge in difficoltà economica l’intero importo potrà essere assoggettato alla tassazione IRPEF, qualora invece siano presenti anche i figli ed il giudice abbia stabilito una quota unica, si dovrà considerare il 50% della somma effettivamente erogata.
L’assegno di mantenimento erogato per i figli risulta invece esente da tassazione per chi lo riceve e quindi non dovrà preoccuparsi di dichiarare questa porzione di denaro percepita.