Le lavoratrici che nel corso dell’anno diventeranno madri potranno ottenere l’assegno di maternità ma bisogna rispettare alcuni requisiti fondamentali.
Tale sostegno può essere erogato sia dallo Stato che dal Comune. Quali sono le principali differenze e quali condizioni impongono?
Diversi sono gli interventi che Stato e Comuni avviano per sostenere economicamente le famiglie, soprattutto i neo genitori. In quest’ultimo caso è possibile accedere al famoso assegno di maternità da ritenere valido sia in occasione della nascita di un bambino che per l’adozione.
La valutazione di tale sostegno può essere effettuata su base reddituale annua e, quindi, tiene conto anche dell’indicatore Isee di ogni singola famiglia.
Quando parliamo di assegno di maternità, ci sono delle importanti considerazioni da fare, soprattutto per quanto riguarda il soggetto che eroga tali sostegni. Infatti, è opportuno fare due distinzioni che riguardano l’assegno di maternità del Comune e dello Stato. Vediamo insieme le differenze tra le due soluzioni.
Tale assegno di maternità si rivolge soprattutto ai lavori atipici e discontinui. Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie erogato in forma diretta dall’Inps ai sensi dell’articolo 75 del D.L 26 marzo 2001, n.151. Come è possibile dedurre direttamente dal sito Inps, per quanto riguarda gli importi, avviene una rivalutazione “ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito”.
L’assegno di maternità dello Stato è rivolto a madri e padri (anche adottanti) e anche agli affidatari nel caso di non riconoscibilità da parte di entrambi i genitori. Ma in base a quali requisiti è possibile richiedere tale assegno? Innanzitutto, entrambi i genitori dovranno possedere la residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea.
Meglio noto come assegno di maternità di base. In questo caso la prestazione assistenziale viene comunque pagata dall’Inps ma sotto diretta concessione dei Comuni ai sensi dell’articolo 74 del D.L 26 marzo 2001, n.51. Anche in questo caso ne hanno diritto i cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso del permesso di soggiorno. Il diritto a tale prestazione è direttamente legato al limite reddituale rilevato sul calcolo Isee e, inoltre, i richiedenti non devono risultare beneficiari di altri assegni di maternità Inps.
Nel primo caso, ovvero per l’assegno dello Stato, sarà necessario presentare domanda presso la sede Inps di competenza sia telematicamente (online o al Contact Center 803 164 per il fisso, 06 164 164 per i mobili) oppure tramite patronati. Nel caso dell’assegno di maternità del Comune, la domanda andrà fatta presso il comune di residenza. Unico punto che accomuna entrambe le prestazioni è il tempo entro il quale deve essere presentata la domanda. Parliamo dei sei mesi a decorrere dalla nascita del bambino o dall’ingresso effettivo in famiglia del minore in seguito all’adozione.