Il diritto alla maternità non è esercitabile solo dalle dipendenti con regolare contratto di lavoro subordinato, ma anche alle lavoratrici autonome con Partita Iva: ecco come fare.
Le lavoratrici autonome in regola con i versamenti dei contributi possono presentare richiesta di indennità economica per il periodo della maternità: una possibilità che non tutti conoscono e che è garantita a determinate condizioni.
Per poter avere diritto alla maternità come lavoratrice autonoma bisogna svolgere una delle seguenti attività con regolare Partita Iva: Artigiana, Commerciante, Coltivatrice diretta, Colona, Mezzadra, Imprenditrice agricola professionale e Pescatrice autonoma della piccola pesca.
In questo caso si ha diritto a ricevere l’indennità di maternità per la durata di 5 mesi, da suddividere in due mesi prima del parto e tre mesi successivi, proprio come accade alle lavoratrici dipendenti. La differenza tra le due tipologie di indennità è data dal fatto che le lavoratrici autonome possono continuare a lavorare durante il periodo della maternità.
Il diritto all’indennità di maternità è riconosciuto anche nel caso di adozioni o affidamenti: alle neomamme sono riconosciuti gli stessi diritti in ogni caso, a patto di essere in regola con la situazione contributiva.
Chi possiede una Partita Iva può usufruire di un’indennità di maternità che consiste nel versamento di cinque mensilità retribuite all’80% del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di indennità.
Oltre all’indennità di maternità la donna lavoratrice ha diritto anche ad un congedo parentale, che consiste nell’assenza dal lavoro per prendersi cura del proprio bambino nei primi tre anni di vita. Il congedo parentale può essere richiesto al termine del congedo di maternità obbligatorio ed ha una durata di sei mesi, durante i quali è possibile percepire un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Le lavoratrici autonome con Partita Iva possono presentare domanda per l’indennità di maternità in via telematica attraverso l’apposito servizio dell’Inps. L’indennità può essere richiesta anche se l’attivazione della Partita Iva è successiva alla data di inizio del periodo di maternità.
In particolare, se l’iscrizione alla gestione di riferimento è avvenuta entro i termini di legge e l’attività risulta iniziata prima del periodo di maternità, l’indennità è garantita per l’intero periodo. Se, invece, l’attività lavorativa gestita attraverso l’attivazione della Partita Iva è cominciata in un periodo successivo all’inizio della maternità, l’indennità verrà assegnata solamente per il periodo successivo all’inizio dell’attività.