Quando può essere pignorata anche la prima casa? La verità che non ti aspetti
Sono in molti a pensare che la prima casa non possa mai essere pignorata, ma non è sempre vero: ecco quando la prima casa può essere pignorata e come.
Per valutare l’impignorabilità della prima casa bisogna prima di tutto capire chi è che detiene il credito da far valere: può essere il Fisco o possono essere creditori privati.
Sul pignoramento della prima casa si è espresso il D.P.R. n. 602/1073 che, all’articolo 76 e seguenti, disciplina regole, limiti e condizioni dell’espropriazione immobiliare.
Secondo questa legge non si può dare corso all’espropriazione se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore, ma si può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro.
Queste regole si applicano soprattutto nel caso di riscossione da parte di creditori privati, mentre esistono altre specifiche condizioni per le quali la prima casa non può essere pignorata dall’Agenzia delle Entrate.
Prima casa: quando può essere pignorata e quali sono i procedimenti per i cointestatari
La casa non può essere pignorata se l’immobile è adibito ad uso abitativo, se il debitore vi ha eletto la residenza anagrafica e se l’immobile non rientra nella categoria di “immobili di lusso” delle categorie catastali A/8 e A/9. In caso non sussistano queste condizioni la prima casa può essere pignorata “se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera centoventimila euro”. Per evitare il pignoramento, dunque, bisognerebbe sempre conservare il proprio debito sotto la soglia dei 120.000 euro. Per importi inferiori a questa cifra, ma superiori a 20.000 euro, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può provvedere all’iscrizione ipotecaria, che non determina il pignoramento.
Nel caso in cui la prima casa sia cointestata si applica quanto previsto all’articolo 599, comma 1, del Codice di procedura civile: “Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore”. Quindi una casa in comproprietà si può pignorare anche se il debitore è solo uno dei proprietari. Ai comproprietari, però, spettano le quote del guadagno risultanti dalla vendita giudiziaria dell’immobile sequestrato. Ma cosa accade nel caso di casa in comunione dei beni?
Casa in comunione dei beni: cosa succede in caso di pignoramento
Diverso è il discorso per la comunione dei beni: in questo caso anche solo uno dei due coniugi può essere considerato interamente proprietario, quindi al coniuge non debitore viene restituita solo la parte che eccede il debito. Se il regime scelto è quello della separazione die beni, al coniuge spetta il 50% del ricavato dalla vendita giudiziaria. Il comproprietario o il coniuge hanno la possibilità di saldare il debito e poi rivalersi sul debitore oppure possono acquistare la restante proprietà della casa approfittando della diminuzione di prezzo all’asta.
Cosa succede se la prima casa viene sottoposta a procedura di pignoramento? Il debitore può chiedere al giudice la sospensione temporanea della procura esecutiva attraverso il deposito di un atto di opposizione come indicato dall’articolo 615 del Codice di procedura civile.