È possibile retrocedere anticipatamente dal contratto di locazione senza incappare in alcuna problematica? Vediamo insieme le varie soluzioni.
Quando il rapporto tra locatore e locatario si interrompe prima della scadenza del contratto di locazione, si parla di risoluzione anticipata del contratto. Entriamo ora nello specifico di tale risoluzione.
Quando parliamo di contratto d’affitto, facciamo riferimento ad una sorta di patto che viene sottoscritto tra locatore e conduttore che hanno dei diritti diversi rispetto l’immobile in questione. Ciò di cui parleremo oggi, riguarda in particolare la possibilità di recedere dal contratto di affitto.
Quando si può verificare tale opportunità? In primis bisogna affermare che il locatore può recedere solo in determinati casi previsti dalla legge o particolari situazioni gravi. Per quanto riguarda il conduttore, invece, può farlo liberamente se nel contratto è presente la clausola di recesso libero.
Cerchiamo ora di capire quali sono le modalità di recesso di un contratto d’affitto e cosa s’intende per gravi motivi che inducono alla richiesta della revoca.
Nel contratto di locazione entrambi i contraenti si impegnano, una volta firmato, a rispettare le regole sancite dal “patto”. Nel contatto verrà espressa anche la data di scadenza naturale, ma ci sono alcuni casi in cui la legge preveda la possibilità per entrambe le parti di richiedere il recesso anticipato. Ciò, generalmente, avviene in caso di particolari esigenze. Nei prossimi paragrafi analizzeremo quali sono i diritti del conduttore e del locatore nel caso di recesso.
Quando parliamo di conduttore, facciamo riferimento alla figura dell’inquilino. Questo soggetto ha la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto di affitto, recedendo di fatto al rapporto giuridico intrapreso con il proprietario dell’immobile. Diversi sono i casi in cui può verificarsi tale condizione:
In questi particolari casi, quindi, il conduttore può chiedere il recesso e appellarsi quindi al Codice Civile. Nel momento in cui sussistono questi presupposti, il contratto di locazione può dirsi definitivamente interrotto prima della scadenza prevista.
Diversa è la questione quando parliamo della posizione del locatore. Infatti, le condizioni risultano molto più rigide ed è possibile stabilire tale interruzione solo previa comunicazione al conduttore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto. Tra le principali casistiche ritroviamo quella stabilita dall’articolo 1612 del Codice Civile. Tale articolo stabilisce la necessità del locatore dell’immobile per stabilivi la propria dimora. In questi casi è concessa al locatore la facoltà di decidere di non esercitare il rinnovo del contratto alla prima scadenza dello stesso.