Se hai la partita IVA puoi mangiare al ristorante gratis: sembra incredibile, ma è così
Sapevi che è possibile dedurre pienamente tutte le spese di alberghi e ristoranti per i possessori di Partita IVA? Vediamo la regolamentazione presente per coloro che ne possono usufruire.
Se non lo sapevi, verrai ora informato: la detrazione del costo dell’IVA per servizi di ristoranti e alberghi è pienamente possibile per quanto riguarda professionisti ed imprese che posseggano partita IVA, ovviamente se debitamente dichiarata e fatturata.
Questa regolamentazione è stata confermata anche nell’anno attuale con la necessità di precisare alcune dinamiche specifiche: la deducibilità o detraibilità dell’IVA è infatti gestita dal TUIR e viene data come possibilità a società, imprese e professionisti con partita IVA ordinaria, ovvero nei minimi e forfettaria.
Bisogna però specificare che nelle spese deducibili del 2023 ci sono: spese per alberghi e ristoranti “pure”; spese per alberghi e ristoranti riconducibili alle spese di rappresentanza; spese per alberghi e ristoranti per corsi di aggiornamento professionale.
Ovviamente queste tipologie di spese hanno una detraibilità e deducibilità molto differente l’uno dall’altra.
Detraibilità e deducibilità sul alberghi e ristoranti: parte legislativa
Il riferimento normativo in merito alla deducibilità di alberghi e ristoranti per i titolari di partita IVA è il comma 5, articolo 54 del TUIR, il quale stabilisce che:
“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.”
Per effetto delle novità introdotte dalla legge n. 81/2017, definita anche come Jobs Act del lavoro autonomo, è stato previsto che:
“I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.”
In merito alla deducibilità del costo, invece, il riferimento normativo da considerare è il comma 5, articolo 109, del TUIR, il quale all’ultimo periodo stabilisce che: “le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, (…), sono deducibili nella misura del 75 per cento”