Subentrato lo stop definitivo alla cessione del credito. Vediamo tutte le dinamiche.
È ufficiale: per il Superbonus e gli altri bonus in edilizia non sarà più consentito sconto in fattura, e neppure la cessione del credito.
Lo stop è entrato in vigore con l’attuazione del Decreto Legge approvato il 16 febbraio. Lo stop è valido dunque dal giorno successivo.
Per determinati casi comunque, si potrà continuare ad usufruire sia dello sconto in fattura che della cessione del credito. Vediamo tutti i dettagli a riforma della materia.
Aria di novità dunque, per il Superbonus e gli altri bonus edilizi. L’esecutivo è intervenuto sulla materia, ritenendo di dover mettere in sicurezza i conti pubblici, e lo ha fatto per mezzo di decretazione d’urgenza. Per come si accennava, sia lo sconto in fattura che la cessione del credito sono ancora possibili in determinati ambiti, e parliamo dei seguenti.
Innanzitutto inerentemente agli interventi sulle abitazioni monofamiliari, oltre che su tutte le abitazioni con ingresso autonomo. Ma con la condizione che la Cila (la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023. Ossia prima dell’entrata in attuazione del decreto. Si continua ad usufruire delle medesime agevolazioni anche per gli interventi sui condomini, ma a condizione che entro la medesima data sia intervenuta sia la delibera assembleare che la presentazione della Cila.
Altro ambito, quello della demolizione e ricostruzione di edifici, con la necessità che il titolo abitativo sia stato richiesto entro il 16 febbraio. Infine, è possibile ancora usufruire di sconto in fattura e cessione del credito inerentemente al Sismabonus acquisti. Anche qui a fare da spartiacque è la data del 16 febbraio, poiché entro tale data dovrà esser stato registrato il contratto preliminare, oppure sia intervenuta la stipula del contratto definitivo di compravendita.
Parliamo del Decreto Legge n.11 del 16 febbraio 2023, intervenuto in materia ma che ha fatto salva la possibilità di fare ricorso alle detrazioni per gli importi corrispondenti. Allo stato attuale dei fatti, è escluso il concorso nella violazione, dunque la responsabilità in solido tra il fornitore applicante lo sconto e i cessionari che abbiano acquisito il credito.
Ciò vale anche per quei soggetti, che non siano utenti o consumatori, che acquistano i crediti d’imposta da una banca con la quale ci sia un contratto di conto corrente in corso. E che si facciano rilasciare documentazione di possesso. Oltre che per la banca in sé, la restrizione vale anche se trattasi di società appartenente al medesimo gruppo bancario.
Il mancato possesso della documentazione, comunque, non costituisce causa determinante di responsabilità solidale del cessionario, per dolo o colpa grave. Viene infatti fatta salva la possibilità, per il medesimo, di fornire con ogni mezzo la prova della diligenza tenutasi, oppure della non gravità della negligenza. Il fine principale è stato quello di sbloccare i molteplici crediti fiscali che, in virtù della cessione del credito, rimanevano in una situazione di stallo, mettendo così al sicuro i conti pubblici.