Opzione Donna si rinnova anche nel 2023 per tutte le pensionande che corrispondono ai requisiti richiesti: ecco tutto ciò che c’è da sapere.
Opzione Donna, la domanda di pensionamento per tutte le donne che hanno determinati requisiti e almeno 35 anni di contributi, è stato rinnovato anche nel 2023.
Anche nel 2023, con la Legge di Bilancio 2023 è stata approvata nuovamente la richiesta di pensionamento anticipato per le donne, che però saranno meno a poterne usufruire: invalide, caregiver, dipendenti di aziende in crisi e “scontando” gli anni di uscita dal lavoro in base al numero dei figli.
Come abbiamo già detto, Opzione Donna viene attribuito a determinate categorie di donne che hanno acquisito 35 anni di contributi e che hanno compiuto almeno 60 anni, anche se in alcuni casi ne bastano anche 58 o 59.
Per quanto tutti noi sappiamo infatti il pensionamento solitamente avviene a 67 anni con minimo di 41 anni e 10 mesi di contributi versati.
Come è stato anticipato precedentemente possono accedere ad Opzione Donna tutte le donne che hanno maturato almeno 35 anni di contributi e che hanno queste prerogative:
● lavoratrici caregiver che svolgono assistenza al momento della
richiesta di prepensionamento e da almeno 6 mesi al coniuge o a
un parente di primo grado convivente con handicap in situazione
di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992),
ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d’età oppure
siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti;
● lavoratrici che soffrono di una riduzione della capacità
lavorativa, riconosciuta dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
● lavoratrici licenziate da aziende in crisi o ancora dipendenti,
per le quali sia stato attivato un tavolo di confronto per la gestione
della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.
Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale
appartenente al comparto scuola o quello dell’Alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di
presentazione della domanda di pensione e non devono essere
oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.