Disoccupazione e tredicesima: tutto ciò è possibile?
Anche i beneficiari Naspi potranno avere diritto alla tredicesima? E’ possibile che la mensilità aggiuntiva arrivi anche per i disoccupati?
In questo articolo risponderemo a tutti i quesiti in merito alla possibilità, per i disoccupati di percepire la tredicesima.
Introdotta nel 2015, la Naspi è un ente che si occupa di fornire pagamenti di assegni mensili per coloro che sono stati licenziati o che hanno chiesto dimissioni per giusta causa.
La domanda a cui oggi vogliamo rispondere è la medesima: anche coloro che percepiscono Naspi e dunque la disoccupazione, hanno diritto alla tredicesima? Prima di rispondere a tale domanda è lecito comprendere il funzionamento della tredicesima.
Tale mensilità aggiuntiva viene affidata sia ai lavoratori che ai pensionati e viene stipendiata sempre nel mese di dicembre, come se fosse un premio di fine anno e anche come da stimolo per i consumi di fine anno.
Disoccupati e tredicesima, come funziona?
Purtroppo, per coloro che percepiscono Naspi o Dis-Coll non è prevista alcuna maggiorazione. A confermarlo è stesso l’ente Inps che afferma di non prevedere alcun pagamento e nessuna gratifica natalizia per le categorie appena citate. Chi ha diritto a un anno di disoccupazione, non percepirà mai la tredicesima, in quanto il pagamento per disoccupazione prevede solo il pagamento di 12 mensilità.
Chi ha diritto alla Naspi?
Sono indicati come percettori di Naspi coloro che hanno versato contributi per ben 13 mesi nei precedenti 4 anni. Il pagamento della Naspi è corrisposto per un periodo che non va oltre le 24 mensilità. Ne hanno diritto:
- Gli apprendisti;
- Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Per essere titolari di Naspi, inoltre, bisogna avere determinati requisiti come lo stato di disoccupazione e il requisito contributivo (ovvero si deve necessariamente aver versato i contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.