Il prossimo 16 dicembre ci sarà il versamento della seconda rata dell’Imu, ma non tutti dovranno versarla.
Il decreto Aiuti-quater si impegna a garantire le giuste misure assistenziali per i cittadini che ne hanno bisogno.
Dopo il versamento della prima rata il 16 giugno, adesso spetta pagarne la seconda che cadrà il prossimo 16 dicembre. Come già annunciato il Decreto Aiuti-quater oltre alle esenzioni per superare il caro bollette e tutta una serie di misure previdenziali, ha ben pensato anche di risolvere la questione dell’imminente pagamento della prossima rata Imu. L’esenzione in questione è presente nell’art.8 della bozza del decreto presente nella Gazzetta Ufficiale. Ad esentare da tale pagamento saranno gli immobili adibiti per gli spettacoli cinematografici, teatrali e per gli spettacoli. Questa è una prima categoria di cui la bozza preannuncia. Vediamo quali sono le altre.
Innanzitutto, l’imposta non deve essere versata quando si parla di abitazione personale, ovvero il luogo dove il possessore, insieme al suo nucleo familiare vivono e risiedono. Ci sono delle eccezioni a tale esenzione: si tratta di unità abitative rientranti nelle categorie catastali di lusso che non possono accedere al programma stanziato dal Decreto Aiuti-quater:
Sono da ritenere integrati a tale classifica anche gli immobili di categoria catastale C2, C6 e C7. Parliamo di casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli. Sono esenti anche i fabbricati di civile abitazione, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle forze di polizia, al personale dei Vigili del Fuoco.
E’ l’articolo 8 della bozza che descrive accuratamente quanto detto precedentemente:
“Le disposizioni di cui all’articolo 78, commi da 1 a 4, del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, in materia di esenzioni dall’imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell’IMU di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, non è dovuta per gli immobili di cui comma 1 lettere d), nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea degli aiuti <<de minimis>>”.