In quali casi spetta – e quando invece no – l’anticipo Naspi
I percettori di Naspi che decidono di intraprendere un’attività in proprio possono richiedere in un’unica soluzione quanto sarebbe spettato loro fino alla fine del periodo di disoccupazione. E questa sì che è una bella notizia!
L’Inps sostiene con vigore le iniziative di autoimprenditorialità. I percettori Naspi che decidono di intraprendere un’attività in proprio possono infatti richiedere in un’unica soluzione quanto sarebbe spettato loro fino alla fine del periodo di disoccupazione.
Chi può richiederla
L’anticipazione della Naspi può essere richiesta per attività che diano luogo a redditi di lavoro autonomo o di impresa, esercitate nelle seguenti forme: attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a gestione separata Inps o a specifiche casse previdenziali , imprese individuali di natura commerciale, artigiana o agricola, sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) con presenza di un socio unico; costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) e costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.l).
Le date da rispettare per la domanda
È importante poi precisare che per chi riveste la sola posizione di socio di capitali e non partecipa alla società con attività di lavoro autonomo o di impresa non è ammessa la possibilità di richiedere l’anticipazione della Naspi.
Chi vuole avvalersene per la propria attività imprenditoriale deve necessariamente presentare domanda attraverso l’apposito canale telematico messo a disposizione dall’Inps secondo alcune scadenze ben precise che devono essere assolutamente e tassativamente rispettate.
La prima entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività, se questa viene intrapresa dopo aver iniziato a percepire la Naspi. E ora un piccola ma- certamente-doverosa precisazione: per data di inizio dell’attività si intende la data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, oppure, in caso di esercizio della libera professione, la data di apertura della Partita Iva o, in ogni caso, di effettivo inizio dell’attività professionale, qualora essa non coincida con il momento di apertura della Partita Iva.
Altra data da rispettare è entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Naspi, se l’attività imprenditoriale risulta essere preesistente rispetto all’inizio del periodo di Naspi.
Occhio alla tempistica!
Il mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate fa decadere in men che non si dica il diritto alla richiesta della Naspi anticipata. Un’ulteriore ipotesi di decadenza dal diritto a ricevere l’anticipazione della Naspi si verifica poi quando il percettore di Naspi viene nuovamente impiegato con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, prima- però- della scadenza della durata della Naspi erogata in forma mensile. In quest’ultimo caso, la Naspi anticipata andrà necessariamente restituita all’Inps. Fanno eccezione solo i rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa per la quale il lavoratore ha sottoscritto una quota del capitale sociale.
Un’aliquota più conveniente
Ma ora ecco la nota dolente! Difatti l’anticipazione della Naspi erogata in un’unica soluzione dall’Inps subisce alla fonte delle trattenute fiscali. In particolare, viene applicato il regime di tassazione separata degli arretrati che, a differenza dell’Irpef ordinaria a scaglioni applicata alla Naspi percepita mensilmente, prevede l’applicazione di un’aliquota media basata sui redditi del biennio precedente al momento di percezione dei redditi da tassare separatamente. Tuttavia si tratta- dati alla mano- di un’aliquota ben più conveniente rispetto a quella dell’ Irpef ordinaria.
E- udite udite- un regime ancora più vantaggioso è riservato a coloro che utilizzano l’anticipazione della Naspi per sottoscrivere quote di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico- e qui fate attenzione- abbia ad oggetto la prestazione di lavoro da parte del socio, per i quali l’Inps applica la totale esenzione ai fini prettamente fiscali.