Bonus da 800 euro per genitori separati o divorziati, come ottenerlo
Arriva il bonus dedicato ai genitori separati o divorziati, dedicato tutte le persone che non riescono a provvedere al pagamento del mantenimento a causa delle conseguenze lavorative derivate dai disagi creati dalla pandemia.
Il bonus, che può arrivare fino a 800 euro al mese ed ha una durata di un anno, è stata riscritta ed aggiornata così da fornire maggiore sostegno alle persone che hanno perso il lavoro o che hanno subito un brusco abbassamento di stipendio.
Bonus genitori separati o divorziati
Già dalla pandemia moltissime persone hanno riscontrato molte difficoltà nel pagare i mantenimenti destinati agli ex coniugi e agli eventuali figli, il Covid infatti ha fatto perdere milioni di posti di lavoro ed altrettante persone hanno subito tagli gravosi sulle proprie entrate.
Grazie a questo bonus si potrà ricevere un sostegno economico che permetterà di pagare regolarmente il mantenimento per un anno, arrivando ad ottenere 800 euro mensili, vale a dire 9600 euro per l’anno intero.
I fondi stanziati ammontano a 10 milioni ed il bonus sarà disponibile per tutti i richiedenti che riusciranno a soddisfare i requisiti, fino ad esaurimento delle risorse. La misura era stata inserita nel dl Sostegni del Maggio 2021 ma era stata considerata inapplicabile, infatti sono state necessarie alcune modifiche che l’hanno reso attuabile.
Come ottenere il bonus
Possono richiedere il bonus tutte le persone con un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro l’anno e che possa dimostrare di aver avuto una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nei 90 giorni successivi all’8 Marzo 2020 o in alternativa di aver avuto un calo del reddito nel 2020 pari al 30%.
Nella compilazione del modulo per la domanda il richiedente dovrà specificare:
- le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
- il codice fiscale;
- gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
- l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
- l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
- se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente;
- il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021;
- la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato;
- l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.